Sentenza 63/1986 (ECLI:IT:COST:1986:63)
Massima numero 12303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  19/03/1986;  Decisione del  19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12304


Titolo
SENT. 63/86 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - ESTRATTO - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO - OBBLIGO DI AVVISO AL DIFENSORE DELL'AVVENUTA NOTIFICA - MANCATA PREVISIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte ha gia' affermato, la mancata previsione, nell'art. 500 cod. proc. pen., in materia di impugnazione contro sentenza contumaciale, dell'obbligo di dare avviso al difensore dell'avvenuta notifica al condannato (effettuata ex art. 169 c.p.p. e cioe' non col rito degli irreperibili) dell'estratto della sentenza, non e' lesiva del diritto di difesa. D'altronde, a parte i dubbi circa l'ammissibilita' di una integrazione in tal senso della norma suddetta, l'adeguamento in senso garantistico della disciplina in questione, non e' indispensabile ne' utilmente perseguibile con tale integrazione. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500 c.p.p., in parte qua, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost.). - S. n. 265/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte