Sentenza 63/1986 (ECLI:IT:COST:1986:63)
Massima numero 12304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  19/03/1986;  Decisione del  19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12303


Titolo
SENT. 63/86 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - ESTRATTO - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO - AVVERTIMENTO CIRCA LA FACOLTA' DI PROPORRE IMPUGNAZIONE ENTRO UN DATO TERMINE - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte ha gia' affermato, l'impugnazione del condannato in contumacia - rimedio dato a chi e' stato parte di un giudizio - non e' comparabile all'opposizione - particolarmente prevista, a sua volta, come mezzo per introdurre il contraddittorio - del condannato per decreto penale. E non da' percio' luogo a contrasto con diritto di difesa e principio di eguaglianza, la mancata previsione, nell'art. 500 c.p.p., riguardo alla notifica dell'estratto della sentenza contumaciale (effettuata ex art. 169 c.p.p. e cioe' non col rito degli irreperibili), dell'avvertimento al condannato circa la facolta' di proporre impugnazione entro un dato termine, analogamente a quanto avviene per il decreto di condanna (art. 507 c.p.p.). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500 c.p.p., in parte qua, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost.). - S. nn. 265/1976, 170/1963, 27/1966, 119/1969; O. n. 125/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte