Sentenza 64/1986 (ECLI:IT:COST:1986:64)
Massima numero 12305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/03/1986;  Decisione del  19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 64/86. IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - PASSAGGIO DAL REGIME I.G.E. AL REGIME I.V.A. - CONTRATTI PER CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANCATA RIVALSA DELL'I.G.E. SUL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, IN DIPENDENZA DI LEGGE O DI CLAUSOLA DI CONTRATTO - OBBLIGO ALLA RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO - APPLICABILITA' AI CONTRATTI STIPULATI PRECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DELEGA N. 825/1971 - ESCLUSIONE PER I CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DELEGA N. 825/1971 E ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. DELEGATO N. 633/1972, ANCHE SE STIPULATI DA ENTI PUBBLICI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La circostanza che la legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825) aveva gia' prescritto (all'art. 5) per l'I.V.A. (di cui la legge stessa disponeva, all'art. 1, l'istituzione in luogo dell'I.G.E.) l'obbligo di rivalsa (per l'I.G.E. solo facoltativa) e che di cio', dall'entrata in vigore della legge n. 825 del 1971 (17 dicembre 1971) i contribuenti potevano quindi tener conto, all'atto della stipula dei contratti per cessioni di beni e prestazioni di servizi da effettuarsi dopo il 31 dicembre 1972 (data di entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'I.V.A.), giustifica che solo per quelli, fra tali contratti, conclusi prima della entrata in vigore della citata legge n. 825 del 1971 - per i quali alla contemplata esclusione della rivalsa dell'I.G.E. corrispondeva una piu' elevata misura dei corrispettivi pattuiti - sia stata prevista (dall'art. 15, terzo comma, della legge n. 825 del 1971) la revisione dei contratti, e disposta (dall'art. 89 del d.P.R. n. 633 del 1972) la riduzione autoritativa dei corrispettivi. Data la diversita' delle rispettive situazioni, la mancata estensione di tali norme ai contratti conclusi dopo la data suddetta, anche se prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972 - e fra i quali non c'e' ragione di fare eccezione per quelli posti in essere da enti pubblici - non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, terzo comma, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte