Sentenza 65/1986 (ECLI:IT:COST:1986:65)
Massima numero 9254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/03/1986;  Decisione del  19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 65/86. IMPOSTA DI REGISTRO - ALIENAZIONE DI DIRITTO REALE - USUFRUTTO - TRASFERIMENTO CONTESTUALE, DA PARTE DEI RISPETTIVI TITOLARI, DELLA NUDA PROPRIETA' E DELL'USUFRUTTO - ACQUISTO DA PARTE DI TERZO DELLA PIENA PROPRIETA' DEL BENE - C.D. IMPOSTA DI CONSOLIDAZIONE - PAGAMENTO A CARICO DEL NUDO PROPRIETARIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il trasferimento della piena proprieta' del bene, da parte dei rispettivi titolari della nuda proprieta' e dell'usufrutto, esige di necessita' che in un momento, se non cronologicamente, almeno logicamente anteriore, sia avvenuta la riunione degli indicati diritti frazionari in capo ad uno stesso soggetto, il quale, proprio a seguito di detta consolidazione, consegua il potere di trasmettere la piena proprieta' del bene. Di conseguenza non appare contrastante con il principio della capacita' contributiva l'art. 21 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui pone a carico del nudo proprietario il pagamento della imposta di consolidazione nel caso di contestuale trasferimento da parte dei rispettivi titolari dell'usufrutto e della nuda proprieta' di un determinato bene a favore di un terzo che ne acquista la piena proprieta'. (Infondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte