Sentenza 66/1986 (ECLI:IT:COST:1986:66)
Massima numero 12306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/03/1986; Decisione del
19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
12307
Titolo
SENT. 66/86 A. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - INCANTO - PREZZO BASE - DETERMINAZIONE - MANCANZA DEL NESSO DI PREGIUDIZIALITA' DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 66/86 A. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - INCANTO - PREZZO BASE - DETERMINAZIONE - MANCANZA DEL NESSO DI PREGIUDIZIALITA' DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 113 Cost. - dell'art. 84 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, nella vendita di immobili per la riscossione coattiva delle imposte, prevede la determinazione automatica del prezzo base dell'incanto, e, nel caso di impossibilita' di ricorrere a detta determinazione o nel caso in cui questa risulti notevolmente inferiore al valore corrente, ne affida la determinazione a perizia dell'Ufficio tecnico erariale disposta dall'Intendente di Finanza. Infatti, la questione e' stata proposta sebbene non fosse collegata al provvedimento richiesto al giudice a quo (fissazione degli incanti di vendita ai sensi dell'art. 81 stesso d.P.R.), da alcun nesso di preliminarieta' che ne giustificasse l'esame, ne' su detta preliminarieta' e' stata fornita motivazione.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 113 Cost. - dell'art. 84 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, nella vendita di immobili per la riscossione coattiva delle imposte, prevede la determinazione automatica del prezzo base dell'incanto, e, nel caso di impossibilita' di ricorrere a detta determinazione o nel caso in cui questa risulti notevolmente inferiore al valore corrente, ne affida la determinazione a perizia dell'Ufficio tecnico erariale disposta dall'Intendente di Finanza. Infatti, la questione e' stata proposta sebbene non fosse collegata al provvedimento richiesto al giudice a quo (fissazione degli incanti di vendita ai sensi dell'art. 81 stesso d.P.R.), da alcun nesso di preliminarieta' che ne giustificasse l'esame, ne' su detta preliminarieta' e' stata fornita motivazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte