Ordinanza 67/1986 (ECLI:IT:COST:1986:67)
Massima numero 12308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  19/03/1986;  Decisione del  19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 67/86. ENFITEUSI - ESTINZIONE - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO - COMPUTABILITA' DELLE ACCESSIONI (FABBRICATI RURALI) - ASSERITA ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie) sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost. - in base all'assunto che nelle disposizioni censurate non si sarebbe tenuto conto, nella determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi, del valore economico dei fabbricati costituenti accessioni dei fondi stessi. In precedenti decisioni della Corte, infatti, nel reddito colpito dall'imposta sui terreni (base del calcolo del capitale di affranco) si e' ritenuto compreso anche il reddito dei pertinenti fabbricati; ne' il giudice a quo ha esposto motivi atti ad indurre a modificare tale orientamento, confortato peraltro dalla dottrina dominante nel campo tributario. - S. n. 65/1957; O. n. 102/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte