Ordinanza 68/1986 (ECLI:IT:COST:1986:68)
Massima numero 12309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/03/1986;  Decisione del  19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 68/86. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - ESCLUSIONE DEL POTERE DI SOSPENSIONE PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI PROCEDIMENTI EX ART. 700 C.P.C., DOPO L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere della autorita' giudiziaria. Le questioni sono state sollevate, infatti, dopo che il pretore aveva emanato i provvedimenti di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. e confermato addirittura gli stessi nelle successive udienze di comparizione. - O. n. 252/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte