Ordinanza 69/1986 (ECLI:IT:COST:1986:69)
Massima numero 12310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/03/1986; Decisione del
19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 69/86. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - LAVORO AGRICOLO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA).
ORD. 69/86. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - LAVORO AGRICOLO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA).
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost. - degli artt. 10 e 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli e la vigilanza nel settore agricolo). Infatti, le ordinanze di rimessione sono del tutto prive di motivazione in punto di non manifesta infondatezza e si limitano ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accenno ai fatti di causa, cosicche' resta del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - O. nn. 102/1983 e 9/1985.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost. - degli artt. 10 e 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli e la vigilanza nel settore agricolo). Infatti, le ordinanze di rimessione sono del tutto prive di motivazione in punto di non manifesta infondatezza e si limitano ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accenno ai fatti di causa, cosicche' resta del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - O. nn. 102/1983 e 9/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte