Ordinanza 70/1986 (ECLI:IT:COST:1986:70)
Massima numero 11867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  19/03/1986;  Decisione del  19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 70/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - IDONEI AD ESAMI - REGIONE LOMBARDIA - ATTRIBUZIONE DEI POSTI DISPONIBILI NELL'ORGANICO DELLA REGIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER TARDIVO DEPOSITO DEL RICORSO).

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138 (Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33), impugnato dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 97, 117 e 123 Cost. - in quanto attribuisce alla sola domanda dell'interessato, l'effetto della collocazione negli organici della Regione, anche quando si tratti di dipendente che presta servizio presso uffici dello Stato o di enti locali. Il ricorso e' stato infatti depositato oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 32, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte