Ordinanza 71/1986 (ECLI:IT:COST:1986:71)
Massima numero 12311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  19/03/1986;  Decisione del  19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 71/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DEMANIO E PATRIMONIO - FORESTE - INCLUSIONE NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE DI BENI AD ESSA NON TRASFERITI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER TARDIVO DEPOSITO DEL RICORSO).

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata il 19 marzo 1982 e riapporvata il 18 maggio 1982 (Norma integrativa in materia di forestazione), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri - in riferimento all'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), ed all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di patrimonio indisponibile della Regione) - in quanto estende l'ambito di applicazione della precedente legge della stessa Regione 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione, a tutto il territorio regionale e, quindi, a tutti i beni forestali in esso esistenti, compresi i beni appartenenti all'Azienda patrimoni riuniti ex economali, esclusi dal trasferimento alla Regione (art. 1, comma secondo, d.P.R. n. 958 del 1965 sopracitato). Infatti, il ricorso e' stato depositato oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 31, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/06/1965  n. 958  art. 1    co. 2