Sentenza 72/1986 (ECLI:IT:COST:1986:72)
Massima numero 12312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
20/03/1986; Decisione del
20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 72/86. PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - MATRIMONIO CONTRATTO DA PENSIONATO STATALE - DIFFERENZA DI ETA' TRA I CONIUGI - LIMITE MASSIMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO - DIFFERENZIAZIONE DEI RISPETTIVI SISTEMI PREVIDENZIALI.
SENT. 72/86. PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - MATRIMONIO CONTRATTO DA PENSIONATO STATALE - DIFFERENZA DI ETA' TRA I CONIUGI - LIMITE MASSIMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO - DIFFERENZIAZIONE DEI RISPETTIVI SISTEMI PREVIDENZIALI.
Testo
Le pensioni spettanti agli impiegati statali (come pure quelle relative, in genere, a personale di enti pubblici ed a carico di questi ultimi) sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, essendo i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni soggettive ed oggettive (quali la continuita' e durata del rapporto di impiego, la entita' dei contributi versati) specifiche di ciascuna categoria. La non comparabilita' globale dei due diversi regimi pensionistici discende, dunque, dalla non omogeneita' tra impiego pubblico e privato, e cio' esclude che alla disciplina della previdenza sociale possa farsi riferimento per indurre, dalla mancanza in essa della previsione di un limite di differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni, l'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della differente disciplina attinente al pubblico impiego. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46 (la quale contiene nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), nella parte in cui, ove il dipendente statale abbia contratto matrimonio dopo il pensionamento, si richiede, per la riversibilita' della pensione in favore del coniuge superstite, una differenza di eta' tra i coniugi non superiore a venticinque anni; questione sollevata sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento, non essendo analoga limitazione prevista (dall'art. 24 legge 30 aprile 1969, n. 153) per il coniuge superstite di pensionato della previdenza sociale). - Sulla differenziazione dei rispettivi sistemi previdenziali previsti per l'impiego pubblico e per quello privato, S. nn. 155/1969 e 30/1976.
Le pensioni spettanti agli impiegati statali (come pure quelle relative, in genere, a personale di enti pubblici ed a carico di questi ultimi) sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, essendo i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni soggettive ed oggettive (quali la continuita' e durata del rapporto di impiego, la entita' dei contributi versati) specifiche di ciascuna categoria. La non comparabilita' globale dei due diversi regimi pensionistici discende, dunque, dalla non omogeneita' tra impiego pubblico e privato, e cio' esclude che alla disciplina della previdenza sociale possa farsi riferimento per indurre, dalla mancanza in essa della previsione di un limite di differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni, l'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della differente disciplina attinente al pubblico impiego. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46 (la quale contiene nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), nella parte in cui, ove il dipendente statale abbia contratto matrimonio dopo il pensionamento, si richiede, per la riversibilita' della pensione in favore del coniuge superstite, una differenza di eta' tra i coniugi non superiore a venticinque anni; questione sollevata sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento, non essendo analoga limitazione prevista (dall'art. 24 legge 30 aprile 1969, n. 153) per il coniuge superstite di pensionato della previdenza sociale). - Sulla differenziazione dei rispettivi sistemi previdenziali previsti per l'impiego pubblico e per quello privato, S. nn. 155/1969 e 30/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte