Sentenza 73/1986 (ECLI:IT:COST:1986:73)
Massima numero 12313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
20/03/1986; Decisione del
20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
12314
Titolo
SENT. 73/86 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CANCELLERIE GIUDIZIARIE - DATTILOGRAFI ED AMANUENSI GIUDIZIARI RETRIBUITI CON I PROVENTI DELLA CANCELLERIA - POSSIBILE INSTAURAZIONE DI RAPPORTO ATTEGGIANTESI, IN CONCRETO, COME LAVORO SUBORDINATO - OMESSO RICONOSCIMENTO DELLE CORRELATIVE GARANZIE GIURIDICO-ECONOMICHE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 73/86 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CANCELLERIE GIUDIZIARIE - DATTILOGRAFI ED AMANUENSI GIUDIZIARI RETRIBUITI CON I PROVENTI DELLA CANCELLERIA - POSSIBILE INSTAURAZIONE DI RAPPORTO ATTEGGIANTESI, IN CONCRETO, COME LAVORO SUBORDINATO - OMESSO RICONOSCIMENTO DELLE CORRELATIVE GARANZIE GIURIDICO-ECONOMICHE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le caratteristiche peculiari (saltuarieta' del lavoro di copia in rapporto alle contingenti esigenze dell'ufficio, correlata previsione di compensi percentualizzati) della prestazione ipotizzata nell'art. 99, r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745 (sull'ordinamento giudiziario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e nelle disposizioni via via succedutesi ad integrarlo (artt. 3 legge n. 777 del 1960, 3 legge n. 1719 del 1962, ecc.), identificano la costante, negli intenti legislativi, di disciplinare una attivita' assolutamente priva di qualsivoglia connotazione di dipendenza e, in particolare, di inserimento continuativo del soggetto interessato nell'ambito della organizzazione giudiziaria; in tali sensi conforta, altresi', l'univoco orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, con riguardo a fattispecie consimili, ha sempre escluso che detta normativa prefigurasse un rapporto di lavoro subordinato, stante la completa assenza dei requisiti della collaborazione e della subordinazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 99, e successive modificazioni, in base al quale nelle cancellerie giudiziarie poteva provvedersi ai lavori di copiatura mediante dattilografi o amanuensi retribuibili con una quota dei proventi di cancelleria; questione sollevata sull'assunto che l'anzidetta normativa era tale da non escludere l'instaurazione di rapporti atteggiantisi concretamente in forma di lavoro subordinato, con riguardo a tale ipotesi censurandosi - come discriminatorio - il mancato riconoscimento delle garanzie (giuridico-economiche) proprie di tale tipo di rapporto).
Le caratteristiche peculiari (saltuarieta' del lavoro di copia in rapporto alle contingenti esigenze dell'ufficio, correlata previsione di compensi percentualizzati) della prestazione ipotizzata nell'art. 99, r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745 (sull'ordinamento giudiziario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e nelle disposizioni via via succedutesi ad integrarlo (artt. 3 legge n. 777 del 1960, 3 legge n. 1719 del 1962, ecc.), identificano la costante, negli intenti legislativi, di disciplinare una attivita' assolutamente priva di qualsivoglia connotazione di dipendenza e, in particolare, di inserimento continuativo del soggetto interessato nell'ambito della organizzazione giudiziaria; in tali sensi conforta, altresi', l'univoco orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, con riguardo a fattispecie consimili, ha sempre escluso che detta normativa prefigurasse un rapporto di lavoro subordinato, stante la completa assenza dei requisiti della collaborazione e della subordinazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 99, e successive modificazioni, in base al quale nelle cancellerie giudiziarie poteva provvedersi ai lavori di copiatura mediante dattilografi o amanuensi retribuibili con una quota dei proventi di cancelleria; questione sollevata sull'assunto che l'anzidetta normativa era tale da non escludere l'instaurazione di rapporti atteggiantisi concretamente in forma di lavoro subordinato, con riguardo a tale ipotesi censurandosi - come discriminatorio - il mancato riconoscimento delle garanzie (giuridico-economiche) proprie di tale tipo di rapporto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte