Sentenza 11/2021 (ECLI:IT:COST:2021:11)
Massima numero 43458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  14/01/2021;  Decisione del  14/01/2021
Deposito del 29/01/2021; Pubblicazione in G. U. 03/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43453  43454  43455  43456  43457


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Trasferimento del personale delle autonomie locali nell'amministrazione regionale - Conseguente incremento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, dei fondi per le retribuzioni di posizione e di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. - dell'art. 10, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che, in conseguenza del trasferimento del personale delle autonomie locali nell'amministrazione regionale, incrementa, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, i fondi per le retribuzioni di posizione e di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni. La disposizione impugnata non incide sulla competenza statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile, in quanto essa non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento accessorio, che resta rimesso alla contrattazione collettiva. Il legislatore regionale, infatti, non ha regolato il trattamento economico del personale trasferito, ma si è solo preoccupato di predisporre la provvista per corrisponderlo in conseguenza del transito, con una norma di carattere finanziario afferente alla spesa per la retribuzione di posizione, per quella di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni. (Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2020 e n. 199 del 2020).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici - tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni - compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia dell'ordinamento civile. Conseguentemente, detta disciplina è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 196 del 2018, n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 72 del 2017 e n. 257 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  28/12/2018  n. 48  art. 10  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte