Sentenza 73/1986 (ECLI:IT:COST:1986:73)
Massima numero 12314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  20/03/1986;  Decisione del  20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12313


Titolo
SENT. 73/86 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO AUTONOMO - SINGOLE PRESTAZIONI ENUCLEABILI DAL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' - ENTITA' - CONTROLLO AI FINI DELL'OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE - ESCLUSIONE. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CANCELLERIE GIUDIZIARIE - PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI COPIATURA - RETRIBUZIONE CON UNA QUOTA DEI PROVENTI DI CANCELLERIA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL COMPENSO EQUO E SUFFICIENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato, per le prestazioni di lavoro autonomo, cioe' di mero risultato, il controllo circa l'osservanza reale del principio della retribuzione sufficiente ad assicurare il minimo vitale non puo' essere operato in relazione a singole prestazioni, enucleabili dal complesso dell'attivita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 36, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745 (sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) e successive modificazioni, in base al quale poteva provvedersi ai lavori di copiatura mediante dattilografi e amanuensi retribuibili con proventi della cancelleria; questione sollevata sull'assunto della inidoneita' ad assicurare, nel tempo, una retribuzione equa e sufficiente, la determinazione della misura del compenso - rimasta invariata a partire dalla legge 20 dicembre 1962, n. 1719 - secondo un criterio rigido (compenso a facciata). - Per tutte, v. S. n. 36/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte