Ordinanza 74/1986 (ECLI:IT:COST:1986:74)
Massima numero 12315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  20/03/1986;  Decisione del  20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 74/86. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - PENA PECUNIARIA - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DI NOTIFICA DEL VERBALE DI CONSTATAZIONE - MANCATA PREVISIONE, A FAVORE DEL CURATORE DI FALLIMENTO, DI DIVERSA DECORRENZA (DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PIANO DI RIPARTO) - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui non prevede per il curatore del fallimento che il termine di pagamento della pena pecuniaria abbia a decorrere dalla data di esecutivita' del piano di riparto e non gia' dalla data di notifica del verbale di constatazione dell'infrazione. La stessa questione e' gia' stata, infatti, dichiarata manifestamente inammissibile con l'ord. n. 304/1985, sul rilievo che il richiesto intervento della Corte implicherebbe una scelta discrezionale che solo al legislatore e' dato di effettuare. - O. n. 304/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte