Ordinanza 77/1986 (ECLI:IT:COST:1986:77)
Massima numero 12318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
20/03/1986; Decisione del
20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 77/86. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA - LAVORO DEI DETENUTI - MISURA DELLA REMUNERAZIONE - RECLAMI - DECISIONI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO - NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 77/86. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA - LAVORO DEI DETENUTI - MISURA DELLA REMUNERAZIONE - RECLAMI - DECISIONI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO - NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') "nella parte in cui consente al magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale". La Corte infatti ha gia' deciso la questione, nel senso dell'inammissibilita', escludendo - a conferma di un principio gia' enunciato in un precedente giudizio sull'ammissibilita' di un conflitto di attribuzione - che gli ordini di servizio del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro (riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede, la remunerazione, il tirocinio, il lavoro e le assicurazioni sociali), rientrino nell'ambito dell'attivita' giurisdizionale, in quanto tali reclami non sostituiscono "la tutela giurisdizionale che e' riservata al giudice dei diritti". - S. nn. 103/1984; 87/1978.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') "nella parte in cui consente al magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale". La Corte infatti ha gia' deciso la questione, nel senso dell'inammissibilita', escludendo - a conferma di un principio gia' enunciato in un precedente giudizio sull'ammissibilita' di un conflitto di attribuzione - che gli ordini di servizio del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro (riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede, la remunerazione, il tirocinio, il lavoro e le assicurazioni sociali), rientrino nell'ambito dell'attivita' giurisdizionale, in quanto tali reclami non sostituiscono "la tutela giurisdizionale che e' riservata al giudice dei diritti". - S. nn. 103/1984; 87/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte