Ordinanza 78/1986 (ECLI:IT:COST:1986:78)
Massima numero 12319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
20/03/1986; Decisione del
20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 78/86. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SPESE DI PROCEDIMENTO E MANTENIMENTO - RIMBORSO A CARICO DEL CONDANNATO O DELL'INTERNATO - LIMITI - DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E REGOLARE CONDOTTA DELL'OBBLIGATO - ISTANZA O PROPOSTA DI REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINE - PERENTORIETA' - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 78/86. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SPESE DI PROCEDIMENTO E MANTENIMENTO - RIMBORSO A CARICO DEL CONDANNATO O DELL'INTERNATO - LIMITI - DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E REGOLARE CONDOTTA DELL'OBBLIGATO - ISTANZA O PROPOSTA DI REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINE - PERENTORIETA' - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), "cosi' come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Approvazione del regolamento di esecuzione della l. 26 luglio 1975, n. 354), impugnato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto prevede, per la presentazione della richiesta di remissione del debito, relativo a spese di procedimento e di mantenimento, termini perentori, individuati in relazione alla data di dimissione del condannato o dell'internato. Infatti, identica questione e' stata gia' decisa, nel senso della inammissibilita', sul rilievo che l'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (novellato dall'art. 9 del d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) - unico precetto che stabilisca limiti di tempo, sia iniziali sia finali, per la presentazione della "richiesta" o della "proposta" di remissione del debito - e' inserito in un testo normativo privo di forza di legge e come tale non suscettibile di sindacato da parte della Corte; mentre l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non contemplando, ne' implicitamente ne' tanto meno esplicitamente, la necessita' di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio del diritto ivi previsto, non puo' essere coinvolto nella proposta denuncia di illegittimita'. - S. n. 51/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), "cosi' come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Approvazione del regolamento di esecuzione della l. 26 luglio 1975, n. 354), impugnato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto prevede, per la presentazione della richiesta di remissione del debito, relativo a spese di procedimento e di mantenimento, termini perentori, individuati in relazione alla data di dimissione del condannato o dell'internato. Infatti, identica questione e' stata gia' decisa, nel senso della inammissibilita', sul rilievo che l'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (novellato dall'art. 9 del d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) - unico precetto che stabilisca limiti di tempo, sia iniziali sia finali, per la presentazione della "richiesta" o della "proposta" di remissione del debito - e' inserito in un testo normativo privo di forza di legge e come tale non suscettibile di sindacato da parte della Corte; mentre l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non contemplando, ne' implicitamente ne' tanto meno esplicitamente, la necessita' di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio del diritto ivi previsto, non puo' essere coinvolto nella proposta denuncia di illegittimita'. - S. n. 51/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte