Ordinanza 79/1986 (ECLI:IT:COST:1986:79)
Massima numero 12320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
20/03/1986; Decisione del
20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 79/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - DINIEGO AL RINNOVO - OBBLIGO ALLA CORRESPONSIONE DI DICIOTTO O VENTUNO MENSILITA' SULLA BASE DEL CANONE CORRENTE - APPLICABILITA' AI CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA E AI CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978 - MANCATA PREVISIONE DI DISCIPLINA DIFFERENZIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
ORD. 79/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - DINIEGO AL RINNOVO - OBBLIGO ALLA CORRESPONSIONE DI DICIOTTO O VENTUNO MENSILITA' SULLA BASE DEL CANONE CORRENTE - APPLICABILITA' AI CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA E AI CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978 - MANCATA PREVISIONE DI DISCIPLINA DIFFERENZIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in relazione agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani), impugnati - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto impongono al locatore l'obbligo della corresponsione, in caso di denegato rinnovo della locazione, di diciotto o ventuno mensilita' sulla base del canone corrente, tanto per i contratti gia' soggetti a proroga, quanto per quelli alla proroga non soggetti al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978. Infatti, l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere il minimo riferimento al caso di specie, e' priva di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in relazione agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani), impugnati - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto impongono al locatore l'obbligo della corresponsione, in caso di denegato rinnovo della locazione, di diciotto o ventuno mensilita' sulla base del canone corrente, tanto per i contratti gia' soggetti a proroga, quanto per quelli alla proroga non soggetti al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978. Infatti, l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere il minimo riferimento al caso di specie, e' priva di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte