Ordinanza 80/1986 (ECLI:IT:COST:1986:80)
Massima numero 12321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/03/1986; Decisione del
20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 80/86. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA R.M. - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) -INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATE DALL'ENPAS E ALTRE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TASSABILITA' - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 80/86. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA R.M. - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) -INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATE DALL'ENPAS E ALTRE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TASSABILITA' - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus, affinche' riesaminino alla stregua della sopravvenuta legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 87, 89 e 140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi) e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost. - sostenendosi sia la intassabilita' delle indennita' di buonuscita erogate dall'ENPAS e di altre consimili indennita' di fine rapporto (in quanto aventi carattere previdenziale e inidonee a costituire indice di capacita' contributiva e in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non consentirebbe di tassare tali indennita') sia la irragionevole differenza di trattamento fiscale rispetto alle indennita' percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato e alle indennita' di fine rapporto erogate dall'INPS, nonche' la irragionevolezza dei criteri di tassazione. Infatti, la legge n. 482 del 1985 ha mutato, con effetto retroattivo, tutto il meccanismo di tassazione delle indennita' dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente (artt. 1, 2, 4, 5 e 6).
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus, affinche' riesaminino alla stregua della sopravvenuta legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 87, 89 e 140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi) e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost. - sostenendosi sia la intassabilita' delle indennita' di buonuscita erogate dall'ENPAS e di altre consimili indennita' di fine rapporto (in quanto aventi carattere previdenziale e inidonee a costituire indice di capacita' contributiva e in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non consentirebbe di tassare tali indennita') sia la irragionevole differenza di trattamento fiscale rispetto alle indennita' percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato e alle indennita' di fine rapporto erogate dall'INPS, nonche' la irragionevolezza dei criteri di tassazione. Infatti, la legge n. 482 del 1985 ha mutato, con effetto retroattivo, tutto il meccanismo di tassazione delle indennita' dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente (artt. 1, 2, 4, 5 e 6).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte