Ordinanza 81/1986 (ECLI:IT:COST:1986:81)
Massima numero 12322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/03/1986; Decisione del
20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 81/86. REGIONI A STATUTO COMUNE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI PER OPERE DI SPETTANZA DEI COMUNI - DELEGA AI COMUNI DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 81/86. REGIONI A STATUTO COMUNE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI PER OPERE DI SPETTANZA DEI COMUNI - DELEGA AI COMUNI DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate: la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della regione Liguria 31 maggio 1976, n. 16 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla disponibilita' degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali) e 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sollevata in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost.; la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge della regione Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni), sollevata in riferimento agli artt. 97, 118 e 128 Cost., e la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilita'). Tali norme, invero, sono state impugnate in quanto, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni amministrative in materie di procedimenti espropriativi relativi ad opere di loro spettanza, non garantirebbero l'imparzialita' dell'azione amministrativa - per essere i comuni promotori e beneficiari di detti procedimenti - nonche' sotto il profilo che attribuendo ai sindaci le competenze ad emanare provvedimenti in materia espropriativa, avrebbero legiferato in materia di competenza statale (organizzazione degli uffici comunali). Senonche', questioni in tutto consimili sono state gia' dichiarate non fondate, e successivamente manifestamente infondate; ne' sono stati dedotti motivi nuovi che inducano a discostarsi da tali decisioni. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 43, 71, 157, 158/1984 e 267/1985.
Sono manifestamente infondate: la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della regione Liguria 31 maggio 1976, n. 16 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla disponibilita' degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali) e 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sollevata in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost.; la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge della regione Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni), sollevata in riferimento agli artt. 97, 118 e 128 Cost., e la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilita'). Tali norme, invero, sono state impugnate in quanto, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni amministrative in materie di procedimenti espropriativi relativi ad opere di loro spettanza, non garantirebbero l'imparzialita' dell'azione amministrativa - per essere i comuni promotori e beneficiari di detti procedimenti - nonche' sotto il profilo che attribuendo ai sindaci le competenze ad emanare provvedimenti in materia espropriativa, avrebbero legiferato in materia di competenza statale (organizzazione degli uffici comunali). Senonche', questioni in tutto consimili sono state gia' dichiarate non fondate, e successivamente manifestamente infondate; ne' sono stati dedotti motivi nuovi che inducano a discostarsi da tali decisioni. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 43, 71, 157, 158/1984 e 267/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte