Ordinanza 82/1986 (ECLI:IT:COST:1986:82)
Massima numero 12323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/03/1986; Decisione del
20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 82/86. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OPERE DI SPETTANZA DEI COMUNI - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI - DELEGA AI COMUNI DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 82/86. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OPERE DI SPETTANZA DEI COMUNI - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI - DELEGA AI COMUNI DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della regione Emilia- Romagna 24 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilita'), sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. nonche' la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma secondo, della legge della regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure), e 106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) impugnati in riferimento agli artt.42 e 97 Cost.. Tali norme invero, sono state censurate in quanto, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni amministrative in materia espropriativa per le opere di loro spettanza, non garantirebbero la proprieta' privata e l'imparzialita' dell'azione amministrativa, essendo gli stessi comuni promotori e beneficiari dei procedimenti espropriativi. Ma, questioni in tutto consimili sono gia' state dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate, ne' sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre a discostarsi da tali decisioni. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 71, 158/1984 e 267/1985.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della regione Emilia- Romagna 24 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilita'), sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. nonche' la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma secondo, della legge della regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure), e 106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) impugnati in riferimento agli artt.42 e 97 Cost.. Tali norme invero, sono state censurate in quanto, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni amministrative in materia espropriativa per le opere di loro spettanza, non garantirebbero la proprieta' privata e l'imparzialita' dell'azione amministrativa, essendo gli stessi comuni promotori e beneficiari dei procedimenti espropriativi. Ma, questioni in tutto consimili sono gia' state dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate, ne' sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre a discostarsi da tali decisioni. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 71, 158/1984 e 267/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte