Ordinanza 84/1986 (ECLI:IT:COST:1986:84)
Massima numero 12325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/03/1986; Decisione del
20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 84/86. REGIONI A STATUTO COMUNE - POTESTA' AMMINISTRATIVA - DELEGAZIONE DI FUNZIONI ALLE PROVINCE, AI COMUNI E AGLI ALTRI ENTI LOCALI - CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DELEGATE - ATTRIBUZIONE AI COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 84/86. REGIONI A STATUTO COMUNE - POTESTA' AMMINISTRATIVA - DELEGAZIONE DI FUNZIONI ALLE PROVINCE, AI COMUNI E AGLI ALTRI ENTI LOCALI - CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DELEGATE - ATTRIBUZIONE AI COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), censurato sotto il profilo che, attribuendo il controllo sulle deliberazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo, violerebbe l'art. 125 Cost., a norma del quale detto controllo - trattandosi di atti di competenza regionale, ancorche' delegati ad altri enti - dovrebbe essere attribuito ad un organo dello Stato. Infatti, identica questione e' stata gia' dichiarata non fondata. - S. n. 355/1985.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), censurato sotto il profilo che, attribuendo il controllo sulle deliberazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo, violerebbe l'art. 125 Cost., a norma del quale detto controllo - trattandosi di atti di competenza regionale, ancorche' delegati ad altri enti - dovrebbe essere attribuito ad un organo dello Stato. Infatti, identica questione e' stata gia' dichiarata non fondata. - S. n. 355/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte