Ordinanza 85/1986 (ECLI:IT:COST:1986:85)
Massima numero 12326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  20/03/1986;  Decisione del  20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12327


Titolo
ORD. 85/86 A. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - REGIONE EMILIA ROMAGNA - OPERE DI PERTINENZA DEI COMUNI - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DELEGA AI COMUNI DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e 3 della legge della regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 (Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilita'), denunciati in quanto - delegando ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilita' la cui esecuzione e' di loro pertinenza - violerebbero l'art. 97 Cost.. Questioni analoghe sono state dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate, ne' sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre diversa decisione. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 71, 158/1984 e 267/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte