Ordinanza 86/1986 (ECLI:IT:COST:1986:86)
Massima numero 12328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  20/03/1986;  Decisione del  20/03/1986
Deposito del 02/04/1986; Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 86/86. SICUREZZA PUBBLICA (AMMINISTRAZIONE DELLA) - CORPI DI POLIZIA - IMPIEGO IN SEDE IN SERVIZI DI SICUREZZA PUBBLICA - INDENNITA' DI ALLOGGIO, VESTIARIO E PUBBLICA SICUREZZA - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE PER I VIGILI URBANI CON QUALIFICA DI AGENTI DI P.S. - QUESTIONE GIA' DECISA. MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 (Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica), sollevata lamentando che dalla indennita' (di alloggio, vestiario e pubblica sicurezza ivi prevista a favore di funzionari di p.s., personale Arma dei carabinieri, corpo delle guardie di p.s. etc.), siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.. Questione identica e' stata infatti gia' dichiarata non fondata, e successivamente manifestamente infondata, ne' dall'ordinanza in esame emergono elementi nuovi. - S. n. 229/1983; O. nn. 18, 54 e 165/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte