Sentenza 87/1986 (ECLI:IT:COST:1986:87)
Massima numero 12329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
09/04/1986; Decisione del
09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 87/86. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - TIPI DI REDDITO NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - TIPI DI REDDITI D'IMPRESA EVENTUALMENTE ASSIMILABILI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - INDIVIDUAZIONE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - PROBLEMI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA VIGENTE - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 87/86. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - TIPI DI REDDITO NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - TIPI DI REDDITI D'IMPRESA EVENTUALMENTE ASSIMILABILI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - INDIVIDUAZIONE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - PROBLEMI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA VIGENTE - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo un principio gia' affermato, la Corte non e' abilitata ad introdurre nella materia dell'imposta locale sui redditi - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria. Peraltro, in presenza di "attivita' ausiliarie" come quella dei rappresentanti di commercio senza deposito, degli agenti di commercio, degli artigiani, dei procacciatori d'affari in campo assicurativo, si rende ancor piu' necessario, soprattutto ai fini dell'imposta locale sui redditi, verificare preliminarmente se ricorrano o meno i requisiti minimi perche' si possa realmente parlare d'impresa, e non invece, di lavoro autonomo, onde evitare che la capacita' contributiva correlata all'ILOR, sia presunta, nelle singole ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento effettuale, problema questo di natura interpretativa riservato agli stessi giudici rimettenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, impugnati - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - in quanto non prevedono l'esonero dall'ILOR per talune specie di redditi, giuridicamente inclusi nella figura del reddito d'impresa, ma appartenenti in realta' all'area del lavoro autonomo). - S. n. 42/1980, 314/1983 e O. n. 263/1985.
Secondo un principio gia' affermato, la Corte non e' abilitata ad introdurre nella materia dell'imposta locale sui redditi - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria. Peraltro, in presenza di "attivita' ausiliarie" come quella dei rappresentanti di commercio senza deposito, degli agenti di commercio, degli artigiani, dei procacciatori d'affari in campo assicurativo, si rende ancor piu' necessario, soprattutto ai fini dell'imposta locale sui redditi, verificare preliminarmente se ricorrano o meno i requisiti minimi perche' si possa realmente parlare d'impresa, e non invece, di lavoro autonomo, onde evitare che la capacita' contributiva correlata all'ILOR, sia presunta, nelle singole ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento effettuale, problema questo di natura interpretativa riservato agli stessi giudici rimettenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, impugnati - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - in quanto non prevedono l'esonero dall'ILOR per talune specie di redditi, giuridicamente inclusi nella figura del reddito d'impresa, ma appartenenti in realta' all'area del lavoro autonomo). - S. n. 42/1980, 314/1983 e O. n. 263/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte