Sentenza 88/1986 (ECLI:IT:COST:1986:88)
Massima numero 12330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
09/04/1986; Decisione del
09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Titolo
SENT. 88/86 A. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - COSTITUZIONE, ART. 23 - POTERE IMPOSITIVO DI AUTORITA' AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE - RISERVA DI LEGGE - CONTENUTO - INDICAZIONE DI CRITERI LIMITATIVI DELLA DISCREZIONALITA' DELL'ENTE O ORGANO IMPOSITORE.
SENT. 88/86 A. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - COSTITUZIONE, ART. 23 - POTERE IMPOSITIVO DI AUTORITA' AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE - RISERVA DI LEGGE - CONTENUTO - INDICAZIONE DI CRITERI LIMITATIVI DELLA DISCREZIONALITA' DELL'ENTE O ORGANO IMPOSITORE.
Testo
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, la legge che impone una prestazione patrimoniale non risulta in contrasto con il principio della riserva legislativa di cui all'art. 23 Cost. (il quale stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge), solo qualora contenga i criteri ed i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio del potere impositivo. Il che significa che la legge puo', si', demandare l'esercizio di tale potere alla pubblica amministrazione, purche' determini elementi e criteri che indichino i presupposti, sia soggettivi che oggettivi, la misura della prestazione, i controlli, in modo da delimitare la discrezionalita' dell'ente o organo impositore e resti preclusa la possibilita' di un esercizio arbitrario del potere attribuitogli. - S. n. 67/1973.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, la legge che impone una prestazione patrimoniale non risulta in contrasto con il principio della riserva legislativa di cui all'art. 23 Cost. (il quale stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge), solo qualora contenga i criteri ed i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio del potere impositivo. Il che significa che la legge puo', si', demandare l'esercizio di tale potere alla pubblica amministrazione, purche' determini elementi e criteri che indichino i presupposti, sia soggettivi che oggettivi, la misura della prestazione, i controlli, in modo da delimitare la discrezionalita' dell'ente o organo impositore e resti preclusa la possibilita' di un esercizio arbitrario del potere attribuitogli. - S. n. 67/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte