Sentenza 88/1986 (ECLI:IT:COST:1986:88)
Massima numero 12331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
09/04/1986; Decisione del
09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Titolo
SENT. 88/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA OGGETTO DEL GIUDIZIO - INFLUENZA SUL PROCESSO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE.
SENT. 88/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA OGGETTO DEL GIUDIZIO - INFLUENZA SUL PROCESSO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE.
Testo
Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956 sono svolgimento ed integrazione della legge 11 marzo 1953, n. 87, la quale a sua volta e' svolgimento ed integrazione delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1: e come la suddetta legge ordinaria, disponendo (art. 23) che, per potersi sollevare questione di legittimita' costituzionale, occorre che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione" di essa, ha introdotto il requisito della rilevanza - non previsto, ne' dalla Costituzione, ne' dalle due summenzionate leggi costituzionali - cosi' l'art. 22 delle Norme integrative - secondo il quale le disposizioni sulla estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale neppure se, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorita' giudiziaria - ha coerentemente statuito su un tema non previsto dalla legge n. 87 del 1953. E' pertanto da escludersi che tale ultima disposizione sia "una norma interna di carattere di regolamentazione processuale", che non potrebbe "superare il disposto della legge", la quale richiede che le questioni di legittimita' costituzionale siano rilevanti, prima che non manifestamente infondate. Di conseguenza, a norma dell'art. 22 succitato, non puo' essere dichiarata cessata la materia del contendere nel caso in cui sia sopravvenuta, nel giudizio a quo, avente ad oggetto un'obbligazione tributaria, l'estinzione dell'obbligazione tributaria stessa.
Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956 sono svolgimento ed integrazione della legge 11 marzo 1953, n. 87, la quale a sua volta e' svolgimento ed integrazione delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1: e come la suddetta legge ordinaria, disponendo (art. 23) che, per potersi sollevare questione di legittimita' costituzionale, occorre che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione" di essa, ha introdotto il requisito della rilevanza - non previsto, ne' dalla Costituzione, ne' dalle due summenzionate leggi costituzionali - cosi' l'art. 22 delle Norme integrative - secondo il quale le disposizioni sulla estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale neppure se, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorita' giudiziaria - ha coerentemente statuito su un tema non previsto dalla legge n. 87 del 1953. E' pertanto da escludersi che tale ultima disposizione sia "una norma interna di carattere di regolamentazione processuale", che non potrebbe "superare il disposto della legge", la quale richiede che le questioni di legittimita' costituzionale siano rilevanti, prima che non manifestamente infondate. Di conseguenza, a norma dell'art. 22 succitato, non puo' essere dichiarata cessata la materia del contendere nel caso in cui sia sopravvenuta, nel giudizio a quo, avente ad oggetto un'obbligazione tributaria, l'estinzione dell'obbligazione tributaria stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte