Sentenza 88/1986 (ECLI:IT:COST:1986:88)
Massima numero 12332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
09/04/1986; Decisione del
09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Titolo
SENT. 88/86 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - TARIFFE DEI PREMI E DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO - DETERMINAZIONE - CRITERI LIMITATIVI PREVISTI DALLA LEGGE - MANCATA FISSAZIONE DI UN LIMITE MASSIMO AL POTERE DI IMPOSIZIONE ATTRIBUITO ALL'INAIL - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DELLA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 88/86 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - TARIFFE DEI PREMI E DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO - DETERMINAZIONE - CRITERI LIMITATIVI PREVISTI DALLA LEGGE - MANCATA FISSAZIONE DI UN LIMITE MASSIMO AL POTERE DI IMPOSIZIONE ATTRIBUITO ALL'INAIL - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DELLA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, l'arbitrio dell'ente o dell'organo impositore di prestazioni patrimoniali e' escluso qualora la legge, pur non stabilendo la misura massima della prestazione da corrispondere, contenga l'indicazione di criteri limitativi della discrezionalita' dell'ente o dell'organo, tali che, se valutati nel loro complesso, risultino idonei alla determinazione della prestazione stessa. Di conseguenza, l'art. 49, secondo comma, r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), come modificato dall'art. 6 d.l.c.p.s. 25 gennaio 1947, n. 14, non risulta attributivo all'ente impositore (nella specie: INAIL) di una discrezionalita' assoluta nella fissazione delle tariffe dei premi e dei contributi dovuti dai datori di lavoro, in quanto, pur non specificando il limite massimo della prestazione imponibile, contiene il criterio idoneo a determinarlo - quale e' appunto quello, di indubbio carattere tecnico, consistente nel vincolare l'ente a rapportare il coacervo dei premi e dei contributi agli infortuni del periodo di assicurazione, cioe' all'andamento infortunistico - ed essendo inoltre detto potere limitato da quelli esercitati nella procedura, dal comitato tecnico dell'istituto (artt. 6 e 7 d.l.c.p.s. del 1947, cit.). Risultando cosi' delimitata la discrezionalita' dell'INAIL, rimane escluso l'arbitrio nell'esercizio del potere impositivo in parola, e non puo' dirsi quindi violato ne' il principio della riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni patrimoniali, ne' quello della tutela del lavoro. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 23 e 35, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, secondo comma, r.d. del 1935, n. 1765, come modificato dall'art. 6 d.l.c.p.s. del 1947, n. 14, impugnato in quanto, nello stabilire che le tariffe succitate siano determinate dall'INAIL in modo da comprendere l'onere finanziario previsto, corrispondente ai rischi degli infortuni del periodo di assicurazione, e nel fissare solo un limite minimo e non anche massimo al potere di imposizione attribuito all'ente stesso, lascerebbe a questo (ed al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, competente per le relative approvazioni), assoluta discrezionalita' in ordine alla scelta del momento impositivo, dei presupposti oggettivi e della misura della prestazione). - S. n. 4/1957.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, l'arbitrio dell'ente o dell'organo impositore di prestazioni patrimoniali e' escluso qualora la legge, pur non stabilendo la misura massima della prestazione da corrispondere, contenga l'indicazione di criteri limitativi della discrezionalita' dell'ente o dell'organo, tali che, se valutati nel loro complesso, risultino idonei alla determinazione della prestazione stessa. Di conseguenza, l'art. 49, secondo comma, r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), come modificato dall'art. 6 d.l.c.p.s. 25 gennaio 1947, n. 14, non risulta attributivo all'ente impositore (nella specie: INAIL) di una discrezionalita' assoluta nella fissazione delle tariffe dei premi e dei contributi dovuti dai datori di lavoro, in quanto, pur non specificando il limite massimo della prestazione imponibile, contiene il criterio idoneo a determinarlo - quale e' appunto quello, di indubbio carattere tecnico, consistente nel vincolare l'ente a rapportare il coacervo dei premi e dei contributi agli infortuni del periodo di assicurazione, cioe' all'andamento infortunistico - ed essendo inoltre detto potere limitato da quelli esercitati nella procedura, dal comitato tecnico dell'istituto (artt. 6 e 7 d.l.c.p.s. del 1947, cit.). Risultando cosi' delimitata la discrezionalita' dell'INAIL, rimane escluso l'arbitrio nell'esercizio del potere impositivo in parola, e non puo' dirsi quindi violato ne' il principio della riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni patrimoniali, ne' quello della tutela del lavoro. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 23 e 35, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, secondo comma, r.d. del 1935, n. 1765, come modificato dall'art. 6 d.l.c.p.s. del 1947, n. 14, impugnato in quanto, nello stabilire che le tariffe succitate siano determinate dall'INAIL in modo da comprendere l'onere finanziario previsto, corrispondente ai rischi degli infortuni del periodo di assicurazione, e nel fissare solo un limite minimo e non anche massimo al potere di imposizione attribuito all'ente stesso, lascerebbe a questo (ed al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, competente per le relative approvazioni), assoluta discrezionalita' in ordine alla scelta del momento impositivo, dei presupposti oggettivi e della misura della prestazione). - S. n. 4/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte