Ordinanza 13/2021 (ECLI:IT:COST:2021:13)
Massima numero 43562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  14/01/2021;  Decisione del  14/01/2021
Deposito del 03/02/2021; Pubblicazione in G. U. 10/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43563


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Legittimazione processuale nei giudizi in via principale (in particolare: per la costituzione in giudizio e per l'accettazione della rinuncia al ricorso statale) - Presidente della Regione - Necessità di previa deliberazione della Giunta regionale - Esclusione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente, costituita in giudizio, è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta. Tale conclusione si fonda sul principio, di portata generale, di stretta legalità delle nullità e delle preclusioni processuali e - nella specie in esame - è conforme all'art. 21, primo comma, dello statuto della Regione Siciliana, che si limita a stabilire che il Presidente della Regione è «Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione», senza ulteriori prescrizioni. (Precedenti citati: sentenza n. 37 del 2016; ordinanza n. 78 del 2017).

Il principio, di portata generale, per cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità è applicabile a tutti gli atti per cui le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità e, quindi, anche all'accettazione della rinuncia dell'impugnativa proposta dallo Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte