Ordinanza 91/1986 (ECLI:IT:COST:1986:91)
Massima numero 12336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  09/04/1986;  Decisione del  09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12337


Titolo
ORD. 91/86 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO - CONDIZIONI: SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE (ARRESTO E AMMENDA) - MANCATA ESTENSIONE A CASI PIU' GRAVI - CONSEGUENTE INCIDENZA SUGLI EFFETTI RIEDUCATIVI DELLA PENA - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., sotto il profilo della inefficacia rieducativa della pena, comminata da dette norme, a carico di colui che installa od esercita un impianto radioelettrico ricetrasmittente di debole potenza e non invece a carico di colui che abbia posto in essere comportamenti analoghi piu' gravi. Infatti, la questione e' stata gia' dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile, in quanto l'invocato parametro "si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore". - S. n. 237/1984; O. n. 23/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte