Ordinanza 91/1986 (ECLI:IT:COST:1986:91)
Massima numero 12337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  09/04/1986;  Decisione del  09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12336


Titolo
ORD. 91/86 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO - CONDIZIONI: SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE (ARRESTO E AMMENDA) - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO AL REGIME DEGLI IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE E DEGLI IMPIANTI DI MAGGIORE POTENZA E DIFFUSIVITA' (RADIOELETTRICI E TELEVISIVI) - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E LIBERTA' DI ESPRESSIONE. QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, denunciati - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza (laddove, a seguito della sent. n. 202/1976, nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, e cio' nonostante quest'ultima sia attivita' di gran lunga piu' rilevante), sanciscono per gli impianti predetti un obbligo di concessione pur in presenza di una dichiarata liberalizzazione dell'esercizio di impianti di ben maggiore potenza e diffusivita', quali sono quelli radioelettrici e televisivi nonche', in relazione all'art. 10 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848), in quanto non garantirebbero la liberta' di espressione e di comunicazione del pensiero. Questioni sostanzialmente identiche sono gia' state infatti dichiarate infondate, in relazione all'art. 3 ed all'art. 21 Cost.; manifestamente infondate, in relazione all'art. 3 Cost., e ancora manifestamente infondate, in relazione all'art. 21 Cost.. Mentre, in relazione al parametro dell'art. 10 Cost., l'impugnativa e' destituita di qualsiasi fondamento perche' - pur prescindendo dalla considerazione che il supposto contrasto con la l. 4 agosto 1955, n. 848, di esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, darebbe pur sempre luogo alla violazione di una legge nazionale e non di una norma internazionale, quale necessaria per ritenere vulnerato l'art. 10 Cost. - sta di fatto che la garanzia della liberta' di espressione e di comunicazione del pensiero, come enunciata nella predetta Convenzione, e' meramente riaffermativa (e in termini anzi piu' riduttivi) della analoga tutela sancita dall'art. 21 Cost., che non risulta nella specie pregiudicata. - S. nn. 202/1976 e 237/1984; O. nn. 23, 77 e 294/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte