Ordinanza 92/1986 (ECLI:IT:COST:1986:92)
Massima numero 12338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
09/04/1986; Decisione del
09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 92/86. EDILIZIA E URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - VIOLAZIONI - OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OPERA ESEGUITA ANTERIORMENTE AL 31 LUGLIO 1982. POSSIBILITA' DI SANATORIA - PAGAMENTO DI SOMMA A TITOLO DI OBLAZIONE - OPERA ABUSIVA ESEGUITA SUCCESSIVAMENTE AL 31 LUGLIO 1982 - POSSIBILITA' DI SANATORIA MEDIANTE OBLAZIONE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER RIESAME DELLA RILEVANZA.
ORD. 92/86. EDILIZIA E URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - VIOLAZIONI - OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OPERA ESEGUITA ANTERIORMENTE AL 31 LUGLIO 1982. POSSIBILITA' DI SANATORIA - PAGAMENTO DI SOMMA A TITOLO DI OBLAZIONE - OPERA ABUSIVA ESEGUITA SUCCESSIVAMENTE AL 31 LUGLIO 1982 - POSSIBILITA' DI SANATORIA MEDIANTE OBLAZIONE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER RIESAME DELLA RILEVANZA.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, per il riesame della rilevanza, relativamente alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, secondo e sesto comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), impugnato nella parte in cui prevede l'estinzione dei soli reati di costruzione abusiva commessi anteriormente al 31 luglio 1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro, configurata come oblazione. Invero, la questione, pur essendo gia' stata oggetto di precedente pronuncia di restituzione degli atti per il riesame della rilevanza, a seguito dell'entrata in vigore della l. di conversione del citato d.l. n. 688/1982, 27 novembre 1982, n. 873 (soppressiva dell'impugnato art. 9 d.l. n. 688/1982) e' stata attualmente riproposta dallo stesso giudice a quo sotto il profilo che la denunciata norma, sebbene esclusa dalla conversione in legge, sarebbe operante in sede penale, quale norma modificatrice piu' favorevole all'imputato, in forza dell'art. 2, ultimo comma, cod. pen.. Ma, con sent. n. 51/1985, e' stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 cod. pen. (nella parte invocata dal giudice a quo) e, nelle more del giudizio, il quadro normativo e' stato ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo della attivita' urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle contravvenzioni edilizie), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 del d.l. n. 688/1982. - S. n. 51/1985.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, per il riesame della rilevanza, relativamente alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, secondo e sesto comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), impugnato nella parte in cui prevede l'estinzione dei soli reati di costruzione abusiva commessi anteriormente al 31 luglio 1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro, configurata come oblazione. Invero, la questione, pur essendo gia' stata oggetto di precedente pronuncia di restituzione degli atti per il riesame della rilevanza, a seguito dell'entrata in vigore della l. di conversione del citato d.l. n. 688/1982, 27 novembre 1982, n. 873 (soppressiva dell'impugnato art. 9 d.l. n. 688/1982) e' stata attualmente riproposta dallo stesso giudice a quo sotto il profilo che la denunciata norma, sebbene esclusa dalla conversione in legge, sarebbe operante in sede penale, quale norma modificatrice piu' favorevole all'imputato, in forza dell'art. 2, ultimo comma, cod. pen.. Ma, con sent. n. 51/1985, e' stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 cod. pen. (nella parte invocata dal giudice a quo) e, nelle more del giudizio, il quadro normativo e' stato ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo della attivita' urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle contravvenzioni edilizie), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 del d.l. n. 688/1982. - S. n. 51/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte