Ordinanza 93/1986 (ECLI:IT:COST:1986:93)
Massima numero 12339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
09/04/1986; Decisione del
09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 93/86. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - INPS - PENSIONI - TITOLARI DI PENSIONI INPS E, AD UN TEMPO, DI PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLO STATO E, RISPETTIVAMENTE, DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA INTERNO DELL'INAIL, E DI PENSIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE INPS - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IMPUGNATA GIA' DICHIARATA CON PRECEDENTE SENTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 93/86. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - INPS - PENSIONI - TITOLARI DI PENSIONI INPS E, AD UN TEMPO, DI PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLO STATO E, RISPETTIVAMENTE, DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA INTERNO DELL'INAIL, E DI PENSIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE INPS - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IMPUGNATA GIA' DICHIARATA CON PRECEDENTE SENTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della l. 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione INPS, nei confronti di titolare di pensione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; della pensione di vecchiaia INPS, nei confronti di titolare di pensione diretta a carico del fondo di Previdenza interno dell'INAIL, e, infine, della pensione INPS di riversibilita', a chi sia titolare della pensione di riversibilita' dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, detti pensionati fruiscano di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito. Infatti, la norma impugnata e' gia' stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo. - S. n. 314/1985.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della l. 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione INPS, nei confronti di titolare di pensione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; della pensione di vecchiaia INPS, nei confronti di titolare di pensione diretta a carico del fondo di Previdenza interno dell'INAIL, e, infine, della pensione INPS di riversibilita', a chi sia titolare della pensione di riversibilita' dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, detti pensionati fruiscano di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito. Infatti, la norma impugnata e' gia' stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo. - S. n. 314/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte