Ordinanza 94/1986 (ECLI:IT:COST:1986:94)
Massima numero 12340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
09/04/1986; Decisione del
09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 94/86. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFICACIA NEL TEMPO - PRETESA INTANGIBILITA' DI ATTI ISTRUTTORI GIA' COMPIUTI - QUESTIONE GIA' DECISA IN VIA INTERPRETATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 94/86. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFICACIA NEL TEMPO - PRETESA INTANGIBILITA' DI ATTI ISTRUTTORI GIA' COMPIUTI - QUESTIONE GIA' DECISA IN VIA INTERPRETATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), denunciato - in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione - in quanto, stabilendo che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle pronunzie di incostituzionalita', nel senso della inapplicabilita' di esse agli atti istruttori gia' compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime. Identica questione e' stata infatti gia' dichiarata infondata, essendosi ritenuto che tale interpretazione della disposizione impugnata e' palesemente insostenibile. - S. nn. 127/1966, 49/1970; O. nn. 271 e 329/1985.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), denunciato - in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione - in quanto, stabilendo che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle pronunzie di incostituzionalita', nel senso della inapplicabilita' di esse agli atti istruttori gia' compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime. Identica questione e' stata infatti gia' dichiarata infondata, essendosi ritenuto che tale interpretazione della disposizione impugnata e' palesemente insostenibile. - S. nn. 127/1966, 49/1970; O. nn. 271 e 329/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30
co. 3