Ordinanza 95/1986 (ECLI:IT:COST:1986:95)
Massima numero 12341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  09/04/1986;  Decisione del  09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 95/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - RAPPORTO DI LAVORO - DISCIPLINA STATALE - APPLICABILITA' - DIPENDENTI DEI COMUNI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - CONTESTATA INCLUSIONE - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI FORZA DI LEGGE DELL'ATTO IMPUGNATO).

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di forza di legge dell'atto impugnato, la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali) - art. 1 della allegata ipotesi di accordo - sollevata con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - in giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - per contrasto con gli artt. 4, 5, n. 1, e 65 del relativo Statuto speciale, sotto il profilo che la disposizione, estendendo al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige "la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali", invaderebbe la sfera di attribuzioni spettanti alla Regione in tema di "ordinamento dei comuni" stessi, tanto piu' che la competenza al riguardo, e' stata gia' esercitata, da parte regionale, mediante la legge 11 dicembre 1975, n. 11, recante disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti in argomento. La Corte infatti ha gia' esclusa la configurabilita' del censurato provvedimento come legge delegata. - S. n. 100/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 4  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 5  n.1

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 65