Ordinanza 96/1986 (ECLI:IT:COST:1986:96)
Massima numero 12342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/04/1986; Decisione del
09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 96/86. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA DI MALATTIA DELL'E.N.E.L. - ASSISTENZA - AVENTI DIRITTO - DIPENDENTI DELL'E.N.E.L. GIA' IN PENSIONE O LORO SUPERSTITI - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
ORD. 96/86. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA DI MALATTIA DELL'E.N.E.L. - ASSISTENZA - AVENTI DIRITTO - DIPENDENTI DELL'E.N.E.L. GIA' IN PENSIONE O LORO SUPERSTITI - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
Testo
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e del trattamento economico di maternita' per il personale dipendente dall'E.N.E.L.), sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che la norma, non prevedendo, nei confronti dei dipendenti dell'E.N.E.L. gia' in pensione o dei loro superstiti, la possibilita' di ottenere l'assistenza di malattia da parte della Cassa mutua per i lavoratori di detto ente (sia pure tramite l'esercizio di un'opzione), discriminerebbe fra quanti possono fruire dell'assistenza della Cassa automaticamente (dipendenti E.N.E.L. in servizio) o previa opzione (pensionandi E.N.E.L. e pensionati di altre imprese gia' assorbite o da assorbire dall'E.N.E.L.) e quanti, invece, non possono goderne, pur trovandosi per la loro qualifica di pensionati E.N.E.L., in posizione analoga o perfino poziore. Peraltro, la carenza di motivazione sulla rilevanza appare, nella specie, determinante, in relazione alla circostanza, sottolineata dalla stessa ordinanza di rimessione, che nel caso, il pensionamento del dante causa dell'attrice era anteriore all'istituzione della Cassa, onde all'epoca non era comunque configurabile alcun diritto dell'interessata all'erogazione dell'assistenza di malattia da parte della Cassa medesima. - O. nn. 9/1985 e 140/1983.
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e del trattamento economico di maternita' per il personale dipendente dall'E.N.E.L.), sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che la norma, non prevedendo, nei confronti dei dipendenti dell'E.N.E.L. gia' in pensione o dei loro superstiti, la possibilita' di ottenere l'assistenza di malattia da parte della Cassa mutua per i lavoratori di detto ente (sia pure tramite l'esercizio di un'opzione), discriminerebbe fra quanti possono fruire dell'assistenza della Cassa automaticamente (dipendenti E.N.E.L. in servizio) o previa opzione (pensionandi E.N.E.L. e pensionati di altre imprese gia' assorbite o da assorbire dall'E.N.E.L.) e quanti, invece, non possono goderne, pur trovandosi per la loro qualifica di pensionati E.N.E.L., in posizione analoga o perfino poziore. Peraltro, la carenza di motivazione sulla rilevanza appare, nella specie, determinante, in relazione alla circostanza, sottolineata dalla stessa ordinanza di rimessione, che nel caso, il pensionamento del dante causa dell'attrice era anteriore all'istituzione della Cassa, onde all'epoca non era comunque configurabile alcun diritto dell'interessata all'erogazione dell'assistenza di malattia da parte della Cassa medesima. - O. nn. 9/1985 e 140/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte