Ordinanza 97/1986 (ECLI:IT:COST:1986:97)
Massima numero 12343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/04/1986; Decisione del
09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 97/86. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - SUPERSTITI DEL DIPENDENTE - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - MATURAZIONE, DA PARTE DEL DIPENDENTE, DELL'ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO (QUINDICI ANNI) - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PROSPETTATA INATTUAZIONE DI FUNZIONE PREVIDENZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 97/86. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - SUPERSTITI DEL DIPENDENTE - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - MATURAZIONE, DA PARTE DEL DIPENDENTE, DELL'ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO (QUINDICI ANNI) - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PROSPETTATA INATTUAZIONE DI FUNZIONE PREVIDENZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), denunziato, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost., nella parte in cui subordina il conseguimento del diritto all'indennita' premio di servizio, da parte dei superstiti del dipendente dell'ente locale, al requisito della maturazione, da parte dello stesso dipendente, dell'anzianita' minima di quindici anni di servizio, utili ai fini della pensione indiretta. La questione e' stata infatti sollevata, sotto un primo profilo, in base alla disparita' di trattamento di detti soggetti rispetto sia ai dipendenti civili e militari dello Stato (e loro superstiti) che hanno diritto alla indennita' di buonuscita sia ai dipendenti degli enti locali (e loro superstiti), i quali, avendo diritto all'indennita' premio, si siano avvalsi della facolta' di ricongiunzione, poiche', in entrambi i casi, si prescinde dall'anzianita' di servizio; ed inoltre, sotto un secondo profilo, in quanto non attuerebbe la funzione previdenziale dell'indennita' premio, determinando una compressione del sistema di sicurezza sociale, delineabile ai sensi dell'art. 38 Cost.. Senonche', sotto il primo profilo, non avendo l'ordinanza prospettato nuovi argomenti al riguardo, valgono le considerazioni per cui analoga questione e' stata dichiarata infondata, e che, sebbene svolte a proposito delle condizioni per l'erogazione della indennita' premio in forma diretta, sono esattamente trasponibili anche alla fattispecie in esame, la quale presuppone il diritto del dante causa. Mentre, riguardo al secondo profilo, non appare conferente il richiamo all'art. 38 Cost., poiche' se lo Stato ha ritenuto le assicurazioni sociali le piu' idonee a garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessita' di vita, a seguito della cessazione o riduzione delle attivita' lavorative (o per vecchiaia o per malattia o per invalidita' o per infortunio o per disoccupazione) e' certamente demandata alla discrezione del legislatore la scelta dei tempi e dei modi per l'attuazione della completa parificazione di situazioni che pure, fino a quel momento, erano tali da giustificare, ragionevolmente, una diversita' di trattamento facendo cessare squilibri e sperequazioni verificatesi tra categorie e categorie. - S. n. 46/1983; S. nn. 160/1974, 65/1979 e 221/1985.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), denunziato, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost., nella parte in cui subordina il conseguimento del diritto all'indennita' premio di servizio, da parte dei superstiti del dipendente dell'ente locale, al requisito della maturazione, da parte dello stesso dipendente, dell'anzianita' minima di quindici anni di servizio, utili ai fini della pensione indiretta. La questione e' stata infatti sollevata, sotto un primo profilo, in base alla disparita' di trattamento di detti soggetti rispetto sia ai dipendenti civili e militari dello Stato (e loro superstiti) che hanno diritto alla indennita' di buonuscita sia ai dipendenti degli enti locali (e loro superstiti), i quali, avendo diritto all'indennita' premio, si siano avvalsi della facolta' di ricongiunzione, poiche', in entrambi i casi, si prescinde dall'anzianita' di servizio; ed inoltre, sotto un secondo profilo, in quanto non attuerebbe la funzione previdenziale dell'indennita' premio, determinando una compressione del sistema di sicurezza sociale, delineabile ai sensi dell'art. 38 Cost.. Senonche', sotto il primo profilo, non avendo l'ordinanza prospettato nuovi argomenti al riguardo, valgono le considerazioni per cui analoga questione e' stata dichiarata infondata, e che, sebbene svolte a proposito delle condizioni per l'erogazione della indennita' premio in forma diretta, sono esattamente trasponibili anche alla fattispecie in esame, la quale presuppone il diritto del dante causa. Mentre, riguardo al secondo profilo, non appare conferente il richiamo all'art. 38 Cost., poiche' se lo Stato ha ritenuto le assicurazioni sociali le piu' idonee a garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessita' di vita, a seguito della cessazione o riduzione delle attivita' lavorative (o per vecchiaia o per malattia o per invalidita' o per infortunio o per disoccupazione) e' certamente demandata alla discrezione del legislatore la scelta dei tempi e dei modi per l'attuazione della completa parificazione di situazioni che pure, fino a quel momento, erano tali da giustificare, ragionevolmente, una diversita' di trattamento facendo cessare squilibri e sperequazioni verificatesi tra categorie e categorie. - S. n. 46/1983; S. nn. 160/1974, 65/1979 e 221/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte