Ordinanza 13/2021 (ECLI:IT:COST:2021:13)
Massima numero 43563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  14/01/2021;  Decisione del  14/01/2021
Deposito del 03/02/2021; Pubblicazione in G. U. 10/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43562


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Personale sanitario - Determinazione del numero di infermieri pediatrici - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - degli artt. 2 e 3 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto che sono venute meno le ragioni che avevano indotto all'impugnazione delle disposizioni regionali).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  28/11/2019  n. 21  art. 2  co. 

legge della Regione siciliana  28/11/2019  n. 21  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23