Ordinanza 98/1986 (ECLI:IT:COST:1986:98)
Massima numero 12344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/04/1986; Decisione del
09/04/1986
Deposito del 14/04/1986; Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 98/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTI DIRETTI - TERMINI - INOSSERVANZA - SANZIONI (APPLICAZIONE DI SOPRATASSA PROPORZIONALE) - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 98/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTI DIRETTI - TERMINI - INOSSERVANZA - SANZIONI (APPLICAZIONE DI SOPRATASSA PROPORZIONALE) - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perche' rivaluti alla stregua della sopravvenuta normativa in materia, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che pone a carico di chi non esegua, entro le prescritte scadenze, il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi. Infatti, a norma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, la predetta sopratassa - sulla cui applicazione per violazione dei termini di pagamento verte il giudizio a quo - non si applica ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto al pagamento delle imposte dovute o ritenute dovute, entro il 31 agosto 1980, termine peraltro ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982, con l'art. 23 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perche' rivaluti alla stregua della sopravvenuta normativa in materia, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che pone a carico di chi non esegua, entro le prescritte scadenze, il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi. Infatti, a norma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, la predetta sopratassa - sulla cui applicazione per violazione dei termini di pagamento verte il giudizio a quo - non si applica ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto al pagamento delle imposte dovute o ritenute dovute, entro il 31 agosto 1980, termine peraltro ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982, con l'art. 23 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte