Sentenza 99/1986 (ECLI:IT:COST:1986:99)
Massima numero 11945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
16/04/1986; Decisione del
16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 99/86. REGIONI A STATUTO COMUNE - REGIONE VENETO - IMPIEGO REGIONALE - QUALIFICHE FUNZIONALI - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - ESCLUSIONE DEL PERSONALE PROVVISORIO DALLA QUALIFICA DI COLLABORATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 99/86. REGIONI A STATUTO COMUNE - REGIONE VENETO - IMPIEGO REGIONALE - QUALIFICHE FUNZIONALI - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - ESCLUSIONE DEL PERSONALE PROVVISORIO DALLA QUALIFICA DI COLLABORATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In relazione all'ampia discrezionalita' riconosciuta alla Regione nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, la Corte ha ritenuto, fin dalla sentenza n. 10 del 1980, costituzionalmente non illegittimo che l'articolazione del personale in qualifiche funzionali si concreti nella previsione di un numero ridotto di qualifiche, tale, in ipotesi, da comportare "commassazione" di personale avente all'origine posizioni diversificate. Conseguentemente, la legge reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25, che ha introdotto il sistema delle qualifiche funzionali per l'inquadramento del personale, laddove non prevede (art. 50, undicesimo comma) che, per l'inquadramento nei ruoli regionali, il personale assunto in servizio provvisorio direttamente dalla Regione od avente rapporto contrattuale per prestazioni professionali con la Regione, possa essere inquadrato nella qualifica di collaboratore, non puo' ritenersi costituzionalmente illegittima, ne' sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto al personale di ruolo trasferito dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, avente invece titolo ad essere inquadrato nella predetta qualifica di collaboratore, considerate le minori garanzie di cui il personale non di ruolo gode rispetto al personale gia' di ruolo; ne' sotto il profilo della violazione dei principi dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non e' necessario ne' doveroso che l'inquadramento in ruolo del personale provvisorio avvenga secondo criteri ispirati ad una, invero impraticabile, equiparazione fra vecchie carriere e nuove qualifiche funzionali regionali; ne', infine, sotto il profilo della violazione dell'art. 51 dello Statuto della Regione Veneto, in quanto proprio al principio in esso racchiuso, teso al superamento della scissione, tipica del sistema precedente delle carriere, tra qualifiche formali e mansioni, si e' uniformata la Regione introducendo il sistema delle qualifiche funzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma undicesimo, della legge regionale del Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevata per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., nonche' con l'art. 123 Cost., in relazione all'art. 51 dello Statuto della Regione Veneto). - S. n. 10/1980; n. 153/1985; n. 27/1978; n. 277/1983; n. 278/1983.
In relazione all'ampia discrezionalita' riconosciuta alla Regione nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, la Corte ha ritenuto, fin dalla sentenza n. 10 del 1980, costituzionalmente non illegittimo che l'articolazione del personale in qualifiche funzionali si concreti nella previsione di un numero ridotto di qualifiche, tale, in ipotesi, da comportare "commassazione" di personale avente all'origine posizioni diversificate. Conseguentemente, la legge reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25, che ha introdotto il sistema delle qualifiche funzionali per l'inquadramento del personale, laddove non prevede (art. 50, undicesimo comma) che, per l'inquadramento nei ruoli regionali, il personale assunto in servizio provvisorio direttamente dalla Regione od avente rapporto contrattuale per prestazioni professionali con la Regione, possa essere inquadrato nella qualifica di collaboratore, non puo' ritenersi costituzionalmente illegittima, ne' sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto al personale di ruolo trasferito dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, avente invece titolo ad essere inquadrato nella predetta qualifica di collaboratore, considerate le minori garanzie di cui il personale non di ruolo gode rispetto al personale gia' di ruolo; ne' sotto il profilo della violazione dei principi dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non e' necessario ne' doveroso che l'inquadramento in ruolo del personale provvisorio avvenga secondo criteri ispirati ad una, invero impraticabile, equiparazione fra vecchie carriere e nuove qualifiche funzionali regionali; ne', infine, sotto il profilo della violazione dell'art. 51 dello Statuto della Regione Veneto, in quanto proprio al principio in esso racchiuso, teso al superamento della scissione, tipica del sistema precedente delle carriere, tra qualifiche formali e mansioni, si e' uniformata la Regione introducendo il sistema delle qualifiche funzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma undicesimo, della legge regionale del Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevata per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., nonche' con l'art. 123 Cost., in relazione all'art. 51 dello Statuto della Regione Veneto). - S. n. 10/1980; n. 153/1985; n. 27/1978; n. 277/1983; n. 278/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Veneto
n. 0
art. 51