Sentenza 100/1986 (ECLI:IT:COST:1986:100)
Massima numero 9152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
16/04/1986; Decisione del
16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 100/86. REGIONE ABRUZZO - CONSIGLIERI REGIONALI - PREVIDENZE IN LORO FAVORE - COPERTURA ASSICURATIVA (A PREVALENTE CARICO DEL BILANCIO REGIONALE) - RILEVANZA NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - ESCLUSIONE (IN FORZA DEL PRINCIPIO DI IRRESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER VOTI ED OPINIONI ESPRESSI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 100/86. REGIONE ABRUZZO - CONSIGLIERI REGIONALI - PREVIDENZE IN LORO FAVORE - COPERTURA ASSICURATIVA (A PREVALENTE CARICO DEL BILANCIO REGIONALE) - RILEVANZA NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - ESCLUSIONE (IN FORZA DEL PRINCIPIO DI IRRESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER VOTI ED OPINIONI ESPRESSI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La guarentigia di cui all'art. 122, comma quarto, Cost., da cui i consiglieri regionali sono assistiti (irresponsabilita' per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni) opera anche nella sfera della responsabilita' patrimoniale. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117 e 123 Cost., degli artt. 22, 23, 24, 27 e 29 legge Regione Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41, modificata da legge stessa Regione 16 aprile 1975, n. 34, contenente "nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarieta' a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo", sollevata nel corso di un giudizio di responsabilita' patrimoniale - comunque esclusa in forza dell'art. 122, comma quarto, Cost. - nei confronti di consiglieri della Regione che avevano espresso voto favorevole alla stipula, in attuazione della normativa censurata, di una polizza assicurativa in larga misura gravante sul bilancio regionale). - S. n. 69/1985.
La guarentigia di cui all'art. 122, comma quarto, Cost., da cui i consiglieri regionali sono assistiti (irresponsabilita' per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni) opera anche nella sfera della responsabilita' patrimoniale. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117 e 123 Cost., degli artt. 22, 23, 24, 27 e 29 legge Regione Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41, modificata da legge stessa Regione 16 aprile 1975, n. 34, contenente "nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarieta' a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo", sollevata nel corso di un giudizio di responsabilita' patrimoniale - comunque esclusa in forza dell'art. 122, comma quarto, Cost. - nei confronti di consiglieri della Regione che avevano espresso voto favorevole alla stipula, in attuazione della normativa censurata, di una polizza assicurativa in larga misura gravante sul bilancio regionale). - S. n. 69/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte