Sentenza 101/1986 (ECLI:IT:COST:1986:101)
Massima numero 12345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  16/04/1986;  Decisione del  16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12346


Titolo
SENT. 101/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI DA PARTE DELLO STATO - NECESSARIA CORRISPONDENZA FRA I VIZI DI LEGITTIMITA' DEDOTTI CON L'ATTO DI RINVIO E QUELLI FATTI VALERE INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA, DI PER SE', DELLA MANCATA ESPRESSA INDICAZIONE, NELL'ATTO DI RINVIO, DEL PARAMETRO CHE SI ASSUME VIOLATO.

Testo
Non difetta la prescritta corrispondenza tra i motivi del rinvio, da parte del Governo, di una legge al Consiglio regionale e il motivo del ricorso successivamente proposto avanti alla Corte, quando, nell'atto di rinvio, pur senza espresso e puntuale riferimento alla norma costituzionale (nella specie, l'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 1948 - Statuto speciale per la Sardegna) che si assume violata, sia indicata con sufficiente chiarezza la medesima censura d'illegittimita' costituzionale fatta in seguito valere nel giudizio principale innanzi alla Corte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte