Sentenza 101/1986 (ECLI:IT:COST:1986:101)
Massima numero 12346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
16/04/1986; Decisione del
16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
12345
Titolo
SENT. 101/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SARDEGNA - POTESTA' LEGISLATIVA PRIMARIA - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, ASSUNTO QUALE PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 101/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SARDEGNA - POTESTA' LEGISLATIVA PRIMARIA - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, ASSUNTO QUALE PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'articolo unico del disegno di legge della Regione Sardegna approvato il 23 aprile 1985 e riapprovato il 21 giugno 1985, individua, al primo comma, le assunzioni cui - in sede di interpretazione autentica - il legislatore regionale fa riferimento, col disporre la salvezza di quelle deliberate dall'Amministrazione regionale antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 268 del 1974 e relative al personale dell'Ufficio di assistenza tecnica e sociale regionale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento. A tale comma fa richiamo il successivo, in tal modo ponendo - ad integrazione del precedente disposto - la clausola di salvezza dei regolamenti (evidentemente, i dd.P.G.R. nn. 47 e 48 del 1968, e successive loro modifiche) e provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale in ordine allo stato giuridico e al trattamento economico del personale degli Uffici anzidetti la cui assunzione era stata deliberata prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 268. Sotto ogni profilo, dunque, le previsioni della norma impugnata risultano chiaramente determinate, il che basta ad escludere la fondatezza del ricorso proposto dallo Stato, senza che debba esaminarsi il problema se la certezza del diritto - invocata ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale - si configuri come principio vincolante per il legislatore regionale. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del disegno di legge regionale approvata il 23 aprile 1985 e riapprovata il 21 giugno 1985, sollevata sotto il profilo che esso farebbe salvi non meglio individuati regolamenti e provvedimenti gia' adottati dando forza di legge a situazioni non chiaramente definite).
L'articolo unico del disegno di legge della Regione Sardegna approvato il 23 aprile 1985 e riapprovato il 21 giugno 1985, individua, al primo comma, le assunzioni cui - in sede di interpretazione autentica - il legislatore regionale fa riferimento, col disporre la salvezza di quelle deliberate dall'Amministrazione regionale antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 268 del 1974 e relative al personale dell'Ufficio di assistenza tecnica e sociale regionale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento. A tale comma fa richiamo il successivo, in tal modo ponendo - ad integrazione del precedente disposto - la clausola di salvezza dei regolamenti (evidentemente, i dd.P.G.R. nn. 47 e 48 del 1968, e successive loro modifiche) e provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale in ordine allo stato giuridico e al trattamento economico del personale degli Uffici anzidetti la cui assunzione era stata deliberata prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 268. Sotto ogni profilo, dunque, le previsioni della norma impugnata risultano chiaramente determinate, il che basta ad escludere la fondatezza del ricorso proposto dallo Stato, senza che debba esaminarsi il problema se la certezza del diritto - invocata ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale - si configuri come principio vincolante per il legislatore regionale. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del disegno di legge regionale approvata il 23 aprile 1985 e riapprovata il 21 giugno 1985, sollevata sotto il profilo che esso farebbe salvi non meglio individuati regolamenti e provvedimenti gia' adottati dando forza di legge a situazioni non chiaramente definite).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte