Sentenza 102/1986 (ECLI:IT:COST:1986:102)
Massima numero 12347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  16/04/1986;  Decisione del  16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12348


Titolo
SENT. 102/86 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI DA PARTE DEI CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - TERMINE - DECORRENZA - DALLA DATA DEL DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO ANZICHE' DA QUELLA DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO CHE NE DA' NOTIZIA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
In coerenza con le numerose pronunce della Corte che hanno riconosciuto l'illegittimita' costituzionale - quanto al dies di decorrenza - dei termini posti da altre norme nell'ambito stesso del procedimento fallimentare ovvero nella piu' vasta area delle procedure concorsuali extrafallimentari, s'impone - a garanzia dell'effettivita'del diritto di difesa - il superamento, merce' pronuncia manipolativa additiva, della decisione che ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo, anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale di detta norma - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - nella parte surriportata, con conseguente sostituzione nella funzione di dies a quo, al deposito dello stato passivo, della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore e', ai sensi dell'art. 97, comma terzo, tenuto a darne notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva. - S. n. 151/1980, che ha dichiarato illegittimo l'art. 18, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dall'affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento; S. n. 152/1980, che ha dichiarato illegittimo l'art. 99, comma quinto, dello stesso regio decreto, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e proporre ricorso per cassazione dalla affissione della sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo; S. n. 303/1985, che ha dichiarato illegittimo l'art. 26, comma primo, del medesimo testo, nella parte in cui fa decorrere il termine per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso a incaricati anziche' dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita. Ed ancora: S. n. 255/1974, che ebbe a dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 183, comma primo, nel luogo in cui per le parti costituite fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza di omologazione o rigetto del concordato preventivo dall'affissione anziche' dalla data di ricezione della comunicazione della stessa; S. n: 155/1980, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 209, comma secondo, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il commissario liquidatore da' notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. Infine: S. n. 157/1971, che ebbe a dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, nella parte in cui prevede che il termine per la opposizione dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra non dalla comunicazione prescritta dall'art. 97 sibbene dalla data di deposito dello stato passivo in cancelleria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte