Ordinanza 103/1986 (ECLI:IT:COST:1986:103)
Massima numero 12349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  16/04/1986;  Decisione del  16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 103/86. REATI MILITARI - VIOLENZA CONTRO UN INFERIORE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - INCIDENZA, AL RIGUARDO, DELLA SENT. N. 103/1982 - CONSEGUENTE DISPARITA' RISPETTO ALLA PENA APPLICABILE PER LA INSUBORDINAZIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, comma primo, c.p.m.p. (concernente il reato di violenza contro un inferiore) sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che, dopo la sent. n. 103/1982, la fattispecie in esame risulterebbe sanzionata in modo piu' grave (reclusione militare da 6 mesi a 5 anni) rispetto al delitto di insubordinazione con violenza (art. 186, ultimo comma, c.p.m.p.): e cio' in quanto la predetta sentenza ha fissato, quale criterio informatore, per tutte le specie di insubordinazione, l'applicabilita' delle sanzioni previste dalla legge penale comune. Infatti, la impugnata norma e' stata, nelle more, completamente sostituita dall'art. 5 della legge 26 novembre 1985, n. 689, alla luce del quale si impone il riesame della rilevanza della questione. - S. n. 103/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte