Ordinanza 104/1986 (ECLI:IT:COST:1986:104)
Massima numero 12350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  16/04/1986;  Decisione del  16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 104/86. REATI MILITARI - VIOLENZA CONTRO UN INFERIORE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - VUOTO LEGISLATIVO A SEGUITO DELLA SENT. N. 173/1984 - REPERIMENTO DELLA SANZIONE PENALE APPLICABILE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perche' riesamini, alla luce della sopravvenuta legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice penale militare di pace), la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 195, primo comma, C.P.M.P. (disciplinante il reato di violenza contro un inferiore). Secondo il giudice a quo, infatti, a seguito della sentenza n. 173/1984 (che ha cancellato dalla norma impugnata le parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni", lasciando fermo il collegamento della reazione punitiva dell'ordinamento all'avverarsi di un comportamento antigiuridico), il reato in questione dovrebbe necessariamente essere punito - ai sensi degli artt. 37, primo comma, 22 e 26 C.P.M.P. - mediante reclusione da un mese a ventiquattro anni, con conseguente disparita' di trattamento rispetto alla ben piu' mite disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dello stesso art. 195, in relazione ad ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime. Ma l'art. 5 della predetta l. n. 689/1985 ha ora completamente sostituito la denunciata norma, rendendo necessario il riesame della rilevanza della questione. - S. n. 173/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte