Ordinanza 105/1986 (ECLI:IT:COST:1986:105)
Massima numero 12351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  16/04/1986;  Decisione del  16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 105/86. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITA' SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - SOSTITUIBILITA' - MANCATA PREVISIONE -QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), denunciati - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevedono la sostituibilita' della pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. Infatti, la questione e' stata gia' dichiarata inammissibile, per essere stata richiesta da parte del giudice a quo una sentenza additiva, senza indicare la soluzione idonea a giustificare un intervento della Corte in tal senso; ne' le attuali ordinanze prospettano profili nuovi atti a disattendere la precedente pronuncia. - S. n. 350/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte