Ordinanza 106/1986 (ECLI:IT:COST:1986:106)
Massima numero 12352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  16/04/1986;  Decisione del  16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 106/86. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITA' SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - COMMINAZIONE DI PENE PECUNIARIE O DI PENE PECUNIARIE IN ALTERNATIVA A PENE DETENTIVE - SOSTITUIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata - da alcune delle ordinanze di rimessione, anche nei confronti dell'art. 53, comma primo, stessa legge, in riferimento all'art. 3 Cost. e da altra ordinanza in riferimento, oltre che all'art. 3, agli artt. 24 e 27, comma terzo, Cost. - lamentando che il legislatore abbia ammesso la sostituibilita' della pena per reati che comportano pene detentive, e non invece per reati meno gravi che comportano pene pecuniarie, sole o in alternativa a pena detentiva, quando il giudice ritenga - in quest'ultima ipotesi - di infliggere la pena pecuniaria. La questione e' stata, infatti, gia' dichiarata, sotto il primo aspetto, inammissibile e, sotto il secondo, manifestamente inammissibile, in quanto implicante per la sua soluzione, l'adozione da parte della Corte, di scelte discrezionali, riservate esclusivamente al legislatore; ne' le attuali ordinanze prospettano profili nuovi o diversi. - S. nn. 148/1984 e 292/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte