Ordinanza 107/1986 (ECLI:IT:COST:1986:107)
Massima numero 12353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
16/04/1986; Decisione del
16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 107/86. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA' PROVVISORIA - CONCESSIONE - LIMITI - PROVVEDIMENTI IMPOSITIVI DI OBBLIGHI, DI MODIFICA O REVOCA DI ALTRI OBBLIGHI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
ORD. 107/86. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA' PROVVISORIA - CONCESSIONE - LIMITI - PROVVEDIMENTI IMPOSITIVI DI OBBLIGHI, DI MODIFICA O REVOCA DI ALTRI OBBLIGHI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Testo
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus perche' accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 282, comma terzo, del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto di appellare avverso l'ordinanza del giudice istruttore, che impone obblighi condizionanti la concessione della liberta' provvisoria, e in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede la legittimazione anche dell'imputato ad impugnare il provvedimento con cui s'impongono o si modificano modalita' di esecuzione della liberta' provvisoria. Infatti, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' entrata in vigore la legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione con modificazioni del decreto- legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui art. 4, nel testo modificato dall'art. 1 di tale legge, ha ulteriormente sostituito la denunziata norma, con la consequenza che attualmente, avverso i provvedimenti di cui trattasi, possono proporre appello sia il pubblico ministero che l'imputato.
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus perche' accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 282, comma terzo, del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto di appellare avverso l'ordinanza del giudice istruttore, che impone obblighi condizionanti la concessione della liberta' provvisoria, e in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede la legittimazione anche dell'imputato ad impugnare il provvedimento con cui s'impongono o si modificano modalita' di esecuzione della liberta' provvisoria. Infatti, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' entrata in vigore la legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione con modificazioni del decreto- legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui art. 4, nel testo modificato dall'art. 1 di tale legge, ha ulteriormente sostituito la denunziata norma, con la consequenza che attualmente, avverso i provvedimenti di cui trattasi, possono proporre appello sia il pubblico ministero che l'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte