Sentenza 108/1986 (ECLI:IT:COST:1986:108)
Massima numero 12359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
22/04/1986; Decisione del
22/04/1986
Deposito del 23/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Titolo
SENT. 108/86 F. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI DI ACCOGLIMENTO - EFFETTI IN CASO DI CADUCAZIONE DI NORMA ABROGATRICE - REVIVISCENZA DELLA DISPOSIZIONE ABROGATA - QUESTIONI INTERPRETATIVE DERIVANTI DALLA TEMPORANEA VIGENZA DELLA NORMA DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.
SENT. 108/86 F. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI DI ACCOGLIMENTO - EFFETTI IN CASO DI CADUCAZIONE DI NORMA ABROGATRICE - REVIVISCENZA DELLA DISPOSIZIONE ABROGATA - QUESTIONI INTERPRETATIVE DERIVANTI DALLA TEMPORANEA VIGENZA DELLA NORMA DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.
Testo
La caducazione, per effetto di sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale, di una norma abrogatrice (nella specie, l'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 12 del 1985, come convertito nella legge n. 118 dello stesso anno, che interamente ha sostituito, abrogandolo, l'art. 69 della legge n. 392 del 1978) comporta il ripristino della norma precedentemente abrogata, dalla quale saranno, percio', regolati i rapporti giuridici in essa considerati, alla giurisprudenza ordinaria spettando - salvo interventi del legislatore - il compito di risolvere (tenendo conto dei principi cui la pronuncia della Corte si e' ispirata) le incertezze interpretative derivanti dalla temporanea vigenza della norma caducata (e concernenti, nel caso, il decorso dei termini di decadenza stabiliti dall'originario testo dell'art. 69 cit.). - S. n. 107/1974.
La caducazione, per effetto di sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale, di una norma abrogatrice (nella specie, l'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 12 del 1985, come convertito nella legge n. 118 dello stesso anno, che interamente ha sostituito, abrogandolo, l'art. 69 della legge n. 392 del 1978) comporta il ripristino della norma precedentemente abrogata, dalla quale saranno, percio', regolati i rapporti giuridici in essa considerati, alla giurisprudenza ordinaria spettando - salvo interventi del legislatore - il compito di risolvere (tenendo conto dei principi cui la pronuncia della Corte si e' ispirata) le incertezze interpretative derivanti dalla temporanea vigenza della norma caducata (e concernenti, nel caso, il decorso dei termini di decadenza stabiliti dall'originario testo dell'art. 69 cit.). - S. n. 107/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte